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NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 circolare 06 2016

CIRCOLARE 6/2016

A TUTTI I CLIENTI
Oggetto: Novità in materia di ammortizzatori sociali. Legge di Stabilità 2016

Parlamento -Legge 28/12/2015 -n. 208

La legge 208/2015 modifica i recenti decreti legislativi 148/2015 e 22/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali e ripropone per il 2016, la CIG e la mobilità in deroga.

In particolare la Legge di Stabilità 2016 intende incentivare il cambio generazionale in azienda favorendo l’uscita dei lavoratori anziani attraverso il ricorso del contratto part time.

Più precisamente ai dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, è consentito, in accordo con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, la possibilità di stipulare un contratto part time con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%.

Dalla decorrenza del predetto contratto part time, detti soggetti ricevono mensilmente dal datore di lavoro la retribuzione relativa al nuovo rapporto più una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico azienda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Quest’ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Per il periodo di non prestazione lavorativa, per effetto del part time, al lavoratore è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla corrispondente retribuzione persa.

La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro deve darne comunicazione all’INPS e alla DTL della stipula del contratto part time e della relativa cessazione con le modalità che verranno individuate con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il 29.2.2016.

Il comma 285 della Legge di stabilità 2016 invece integra l’art. 41 del D. Lgs. 148/2015, relativo ai contratti di solidarietà espansiva, precisando che nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con contemporanea riduzione della retribuzione (contratti part time a cui deve seguire contestuale assunzione di nuovo personale), con esclusione dei soggetti anziani ai quali mancano massimo 24 mesi al requisito pensionistico di vecchiaia, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive corrispondenti al contributo, per i primi tre anni di contratto, dei lavoratori nuovi assunti, del 15%, 10% e 5% ovvero, in alternativa, per i giovani tra i 15 e i 29 anni, la contribuzione apprendisti.

E’ stato poi modificato il comma 2, dell’art. 1, del D. Lgs. 148/2015, precisando che, non solo nel settore industriale ma in tutti i settori, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva interessata, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di cassa integrazione, non è necessario per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Viene anche previsto che il contributo pari al 50% della retribuzione persa, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratore, per una durata massima di due anni e la corresponsione ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da parte dell’ente bilaterale, di una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori, trovino applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016.

Vengono poi stanziate nuove risorse per l’accesso, anche nel 2016, agli ammortizzatori sociali in deroga alla disciplina vigente. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del D.M. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno (DPR 218/1978). Per tali lavoratori, il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto D.M. 83473 del 2014 (vale a dire concedere la CIG in deroga anche per causali non previste dal citato decreto ministeriale), in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 310 stabilisce che l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), è riconosciuta anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS¬COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, la DIS.COLL è riconosciuta ai collaboratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti: essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile nel limite delle relative coperture finanziaria precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Infine si prevede un incremento della dotazione finanziaria per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), spettante, a determinate condizioni, a chi, al termine del periodo di NASpI, non ha trovato una nuova occupazione (D. Lgs. 22/2015).

Milano, 25/01/2016