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LEGGE DI STABILITA’ 2015 CIRCOLARE 1

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OGGETTO: LEGGE DI STABILITA’ 2015

Sul Supplemento ordinario n. 99 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 300 del 29 dicembre è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 (salvo alcune specifiche disposizioni, la cui diversa decorrenza è indicata nel prosieguo della presente comunicazione) e contiene importanti novità in materia fiscale e previdenziale riferite al rapporto di lavoro subordinato. Di seguito evidenziamo i principali temi in materia di Lavoro.

STABILIZZAZIONE DEL “BONUS” DI 80 EURO (Art. 1, da c. 12 a 15)
Il comma 12 dell’art. 1 della legge di stabilità rende strutturale il cosiddetto “bonus” di 80 euro , così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati. Come noto, il “bonus” consiste nel riconoscimento di un credito pari a: 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: (26.000 euro -reddito complessivo)/2.000 euro.

La riduzione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti. Inoltre, l’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD). Si precisa che sono esclusi da tale riduzione i pensionati e gli incapienti.

DEFISCALIZZAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI (Art. 1, c. 16 e 17)
I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi (TUIR, DPR 917/1986) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

TFR IN BUSTA PAGA (Art.1 da c. 26 a 34)
Comma 26
Per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga , compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.

La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore. Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82). Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia INPS, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. le imprese già previste per la devoluzione del TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria presso l’INPS (deduzione dal reddito d’impresa del 6% del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) .

Comma 33
Le modalità attuative del TFR in busta paga saranno disciplinate mediante DPCM da emanare entro gennaio 2015.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art.1, c. 118, 121 e 122)
Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulate entro il 31.12.2015, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi.

L’ agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 8.060 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo. I premi INAIL sono comunque dovuti. Sono esclusi dall’agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote oggi previste. L’INPS provvede al monitoraggio della misura, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia. A decorrere dall’1.1.2015, sono soppresse le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disoccupati
o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L.407/90) per le assunzioni effettuate a partire dal medesimo anno. Al finanziamento dell’incentivo si provvede con un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con 500 milioni di euro per l’anno 2018, con una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

ASSEGNO NUOVI NATI (Art.1, c. 125 e 126)
E’ previsto, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE fino a 25.000 euro.

Il predetto importo viene raddoppiato per i nuclei familiari con reddito ISEE pari a 7.000 euro. Con DPCM saranno individuate le modalità applicative.

Ogni ulteriore novità in merito alle modalità attuative in riferimento a tali norme Vi verranno comunicate non appena i decreti attuativi saranno pubblicati in gazzetta, e non appena gli Enti specificheranno le modalità di accesso alle agevolazioni.

Cordiali saluti.