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LEGGE DI BILANCIO 2017 – PRINCIPALI NOVITÀ SUL LAVORO circolare 01-2017

È stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero la legge di Bilancio 2017 (GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017; tra le diverse disposizioni relative all’occupazione, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

Il beneficio, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), viene riconosciuto entro il limite massimo di 3.250 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi, e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Il provvedimento interviene nuovamente sulla detassazione dei premi di produttività (imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%). In particolare vengono innalzati i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui).

Si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

Dopo il periodo sperimentale 2013-2016, diventa strutturale l’esenzione dal versamento del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalto, al quale sono succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.

In merito ai call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione all’estero e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori, vengono introdotti una serie di obblighi di comunicazione, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Viene anche esclusa l’erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che delocalizzano l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea.

Inoltre al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, vengono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, 5 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018, destinati all’erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi).

Viene poi prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 giorni in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante.

Viene disposta la proroga per il 2017 e il 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Il provvedimento riserva ancora 15 milioni di euro annui per il finanziamento della misura di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, consistente in sconti contributivi per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà.

Si riconosce, nella misura massima di tre mesi, anche alle lavoratrici autonome il diritto all’astensione dal lavoro, per le donne vittime di violenza di genere già riconosciuto alle lavoratrici dipendenti dall’articolo 24, comma 1, del D.lgs. 80/2015, e a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo

Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7%.

Milano, 04/01/2017