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Novità

DIMISSIONI ONLINE – PRECISAZIONI DAL MINISTERO circolare 14-2016

CIRCOLARE 14/2016

A TUTTI I CLIENTI
Oggetto: Dimissioni on line: in caso di omissione del lavoratore il datore di lavoro dovrà licenziarlo

Ministero Lavoro – Nota prot. 06/04/2016 – n. 2028

Il Ministero del lavoro, con la nota 6/04/2016 n. prot. 2028, ha risposto alle problematiche che i Consulenti del lavoro hanno sollevato in merito alle dimissioni on line, tra le quali il caso in cui il lavoratore non rassegna le dimissioni utilizzando il modello telematico, il datore di lavoro dovrà licenziarlo, facendo ricorso ad un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

  • Le altre precisazioni di maggior rilievo sono le seguenti:
  • La procedura telematica deve essere seguita anche dal direttore generale e dall’amministratore delegato se titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
  • Il lavoratore che non è al corrente dell’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro da indicare sul modulo è tenuto a farsi rilasciare la email o la pec aziendale.
  • Se il lavoratore si avvale dell’intermediazione di un soggetto abilitato non è tenuto a possedere la firma digitale.
  • Nel caso in cui il lavoratore compili in modo errato l’indirizzo email, il datore di lavoro potrà verificare la sussistenza di lavoratori dimissionari tramite la sua pagina personale. In ogni caso il Ministero del lavoro proverà a reinviare la email avvalendosi degli indirizzi conosciuti dal sistema relativi al datore di lavoro ed a informare della mancata notifica la DTL competente. Dal 1° aprile 2016 al lavoratore viene inviata una email al lavoratore con la quale viene chiesto di modificare l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro indicato sul modulo perché risulta errato o sconosciuto.
  • Se il datore di lavoro ha più indirizzi email il lavoratore dovrà indicarne sul modulo uno solo di questi.
  • Nel caso in cui le parti decidano di interrompere il rapporto di lavoro in una data diversa rispetto a quella indicata dal dipendente sul modulo, la procedura non va ripetuta, dato che la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione obbligatoria di cessazione che il datore di lavoro deve inoltrare entro 5 giorni.
  • La revoca deve avvenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione. La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria ovvero, in assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro è ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno le segnalazioni di comunicazioni di dimissioni / risoluzione consensuale non seguite da una comunicazione obbligatoria di cessazione
  • Se il lavoratore intende rassegnare le dimissioni rivolgendosi al sindacato, sarà sufficiente per il dipendente esibire un documento d’identità.
  • Anche le dimissioni per giusta causa devono avvenire telematicamente. A tal fine è prevista un’implementazione del sistema on line. Verrà inserito nel modulo anche un campo nel quale indicare la motivazione del recesso.
  • L’attestazione dell’avvenuta ricezione delle dimissioni per il datore di lavoro trova riscontro nella ricevuta rilasciata dal sistema. In ogni caso il datore di lavoro ha sempre la possibilità di visionale le comunicazioni inviate nella pagina personale di cliclavoro.
  • Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei lavoratori i PC aziendali al fine di compilare e inviare il modulo telematico delle dimissioni. Infatti quello che conta è che il dipendente sia in possesso del PIN INPS che è personale e non cedibile.

Milano, 19/04/2016