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BONUS GIOVANI 2018 – ISTRUZIONI OPERATIVE INPS circolare 03-2018

 

L’INPS, con la circolare 2/03/2018 n.40, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 1, c.c.100 e ss. della L. 205/2017.

Più precisamente, la Legge di bilancio 2018, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.        Il bonus giovani 2018 spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute dal 1° gennaio 2018 sempre nei limiti di età previsti dalla norma ovvero 35 anni per il 2018, 30 anni dal 2019.


La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art.  1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni/trasformazioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Resta quindi escluso il personale con qualifica dirigenziale.                                                                                                                    Sul punto l’INPS sottolinea inoltre che l’esonero contributivo trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato, attivati a partire dal 1° gennaio 2018, anche nel caso in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare le condizioni di miglior favore per il lavoratore vigenti prima della modifica del D.lgs. 23/2015.

Poiché l’agevolazione si riferisce solo alle assunzioni a tempo indeterminato, la stessa non può trovare applicazione in caso di instaurazione di prestazioni di lavoro occasionale. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

L’agevolazione non trova applicazione per i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (inteso come 29 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Al riguardo, l’INPS precisa che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Inoltre, non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..

Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

In merito alle condizioni che devono essere rispettate, la circolare 40/2018 evidenzia che per l’esonero non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Nell’ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la possibilità di fruire del beneficio residuo.

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età.  Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi  precedenti, abbiano svolto  presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi  di  apprendistato per la qualifica e il  diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. In quest’ultimo caso, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

L’INPS precisa che l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, l’INPS sottolinea che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.

L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.